Quick links

---------

18 apr 2006

STATUTO

CIRCOLO ARCI “Il Senso delle Nuvole-Arcadia”
STATUTO

Costituzione e scopi

Art. 1
E’ costituito il Circolo Culturale Ricreativo denominato “Circolo ARCI IL SENSO DELLE NUVOLEARCADIA” con sede in Piacenza (Pc) in via Taverna nº 137.
Il Circolo è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico a carattere volontario e democratico.
Il Circolo non ha fini di lucro ed ha carattere apartitico.
La durata del Circolo è illimitata.

Art. 2
Il Circolo aderisce all’ARCI Nuova Associazione di cui adotta la tessera associativa nazionale quale propria tessera sociale, conservando autonomia programmatica ed amministrativa.

Art. 3
Il Circolo si prefigge di contribuire alla piena attuazione dei princìpi di eguaglianza, di pari dignità sociale dei cittadini e di completo sviluppo della persona umana.
Per la realizzazione dei propri scopi, il Circolo si propone di:
• attuare in favore dei propri associati iniziative nel campo della cultura, del turismo, dello spettacolo e dello svago, intese a promuovere una più completa formazione umana e sociale mediante un sano e proficuo impegno del tempo libero;
• diffondere, incrementare e approfondire la conoscenza e la cultura della musica e delle altre espressioni artistiche.
Per tali scopi il Circolo potrà:
1) avvalersi sia di prestazioni gratuite che retribuite;
2) raggiungere tutti quegli accordi atti a garantire l’economia e la funzionalità dell’Associazione ed a favorire il suo sviluppo;
3) dare la propria adesione a quelle associazioni od enti che possono favorire il conseguimento dei fini sociali;
4) somministrare ai soci alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità;
5) svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi;
6) compiere tutti gli atti necessari e concludere ogni operazione di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, nessuna esclusa.

Associazione

Art. 4
Il numero dei soci è illimitato; al Circolo possono aderire le persone di ambo i sessi, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, cittadinanza, appartenenza etnica e professione. Per i minori di 14 anni è richiesto l’assenso dell’esercente la potestà. Per iscriversi al Circolo è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo utilizzando l’apposito modulo.
Con la domanda l’aspirante socio dovrà:
1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;
2) dichiarare di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi sociali.
La domanda di iscrizione deve essere firmata dall’aspirante socio.
Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei seguenti casi:
a) decesso del socio;
b) dimissioni da socio;
c) mancato rinnovo della quota associativa;
d) espulsione o radiazione del socio.

Art. 5
L’accoglimento della domanda sarà deciso, con giudizio insindacabile, dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo può demandare tale compito ad una apposita Commissione composta da tre membri.
Il diniego del Consiglio Direttivo deve essere comunicato all’interessato entro trenta giorni dalla domanda, nulla ricevendo il silenzio vale come assenso.
Al momento della domanda l’associato potrà rilasciare autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e l’assenza di motivi ostativi all’accoglimento della stessa, assumendone ogni responsabilità. A seguito dell’autocertificazione, salva sempre la decisione del Consiglio Direttivo, all’iscritto potrà essere rilasciata la tessera ARCI e lo stesso potrà essere ammesso a frequentare il Circolo.
La tessera sociale ha validità annuale ed è l’unico documento atto a qualificare il socio come tale.
Nell’ipotesi di rigetto della domanda dopo il rilascio della tessera, all’atto della restituzione della tessera associativa verrà rimborsata la quota versata.
Il mancato rinnovo della tessera comporta la automatica decadenza del socio ed il divieto di frequentare i locali del Circolo.
Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera.

Art. 6
Gli associati hanno diritto a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dal Circolo ed a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti il Circolo stesso.

Art. 7
Hanno diritto di frequentare il Circolo:
- i soci;
- i soci di altri Circoli ARCI purché in possesso della tessera associativa.
In particolari occasioni il Consiglio Direttivo potrà decidere di consentire l’accesso ai soli soci del Circolo.
I soci ARCI debbono attenersi alle limitazioni stabilite dal Consiglio Direttivo del Circolo.

Art. 8
I soci sono tenuti:
- al pagamento della quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo per il rinnovo delle tessere;
- alla osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote
straordinarie.
La frequeatazione del Circolo può essere temporaneamente impedita ai soci che arrechino disturbo agli altri o appaiano in condizioni di precaria lucidità o in stato di ubriachezza.

Patrimonio sociale

Art. 9
Il patrimonio sociale è indiviso ed è costituito dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà del Circolo.
I proventi sono costituiti:
a) dalle quote di iscrizione;
b) dai contributi associativi;
c) dai contributi straordinari di soci od Enti;
d) dagli impressi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;
e) da erogazioni, lasciti diversi, da proventi occasionali ed iatmiti vari;
f) da entrate derivanti da somministrazione ai soci di alimenti e bevande;
g) da entrate derivanti da attività commerciali, produttive e di servizio marginali o da iniziative promozionali.

Art. 10
La quota sociale rappresenta un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico del sodalizio e non costituisce, pertanto, titolo di proprietà o di partecipazione a proventi.
Le somme versate per le tessere e per le quote sociali sono intrasmissibili e non sono rimborsabili in nessun caso, salvo quanto previsto dall'art. 5 (comma sesto).

Bilancio

Art. 11
L’esercizio sociale si intende dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; di esso deve essere presentato un rendiconto economico e pecuniario all’assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Il rendiconto dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza dell’esercizio, nonché la consistenza finanziaria e le partite creditorie e debitorie.

Art. 12
Il residuo attivo del bilancio sarà utilizzato per l’attività sociale e per le iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo, per l’acquisto di nuovi impianti ed attrezzature Una quota potrà essere destinata ad ammortamento delle attrezzature esistenti.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Circolo a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni di promozione sociale o di organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura nazionale.

Organi sociali

Art. 13
Sono organi sociali:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Sindaci Revisori (ove previsto).
Le cariche associative sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l’incarico.

Elezioni

Art. 14

Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali avranno luogo ogni tre anni e saranno tenute di norma a scrutinio segreto.
Possono partecipare alle elezioni soltanto i soci maggiorenni in possesso della tessera sociale ed in regola con il pagamento delle quote sociali.
Ogni associato dispone di un solo voto.
Possono essere eletti alle cariche sociali i soci del Circolo che abbiano maturato almeno un anno di iscrizione.
Si può prevedere l’elezione di un membro minorenne, da parte degli altri soci minorenni, che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Assemblee

Art. 15

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie.
L’assemblea ordinaria è convocata con avviso esposto presso la sede del Circolo per almeno venti giorni prima della data fissata.
L’assemblea straordinaria è convocata o con avviso esposto presso la sede del Circolo per almeno venti giorni prima della data fissata o con avviso scritto recapitato al domicilio di ogni socio almen cinque giorni prima della data fissata.
Gli avvisi dovranno specificare il giorno, il luogo, l’ora dell’assemblea e l’ordine del giorno.

Art. 16
L’assemblea ordinaria viene convocata di regola una volta l’anno.
Essa:
- approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.
Negli anni in cui occorre rinnovare le cariche sociali
- elegge il Consiglio Direttivo e gli altri eventuali organi sociali.

Art. 17
L’assemblea straordinaria, che delibera sulle modifiche da apportare allo Statuto e sullo scioglimento o sulla liquidazione del Circolo, è convocata su un ordine del giorno prefissato:
- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/4 (un quarto) dei soci.
L’assemblea dovrà avere luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta. E’ onere di chi richiede la convocazione provvedere agli avvisi previsti.

Art. 18
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci.
In seconda convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.
La seconda convocazione dovrà aver luogo in giorno diverso dalla prima e potrà essere indicata in sede di convocazione.

Art. 19
Per la validità dell’assemblea straordinaria chiamata a deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto, sullo scioglimento o sulla liquidazione del Circolo, è indispensabile la presenza, personale o a mezzo delega, di almeno il 50% dei soci e il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti).
La delega, ammessa solo per le assemblee straordinarie, deve contenere l’indicazione di voto da parte del delegante sugli argomenti all’ordine del giorno.
Ogni socio può essere portatore di un numero massimo di cinque deleghe.

Art. 20
Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano, possono avvenire a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti.
Per le elezioni delle cariche sociali, la votazione avverrà di norma a scrutinio segreto.
Alle votazioni partecipano tutti i soci presenti.

Art. 21

L’assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Circolo; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su un Libro Verbali a cura del Segretario, che sottoscrive il verbale unitamente al Presidente.
Il verbale dovrà essere a disposizione dei soci.
Per le elezioni degli Organismi Direttivi dovranno essere riportati il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche.

Consiglio Direttivo

Art. 22

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque consiglieri eletti tra i soci che ne hanno diritto.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 23
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, e fissa la responsabilità degli altri consiglieri in ordine a11’attività svolta dal Circolo per il conseguimento dei propri fini sociali.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio Direttivo decadano dall’incarico, il Consiglio Direttivo potrà provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti; nell’impossibilità di attuare detta modalità potranno essere nominati altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada la maggioranza del Consiglio si deve provvedere alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 24
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente una volta al mese e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta un terzo dei consiglieri. Per la validità delle
deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed, in mancanza, dal Vice Presidente o dal membro anziano.
Le sedute del Consiglio Direttivo non sono pubbliche. Il Consiglio Direttivo può decidere, qualora ne ravvisi la necessità, di renderle pubbliche, in tutto od in parte.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, riportate a cura del Segretario, saranno trascritte sul Libro Verbali.
Tutti i soci che ne facciano richiesta hanno diritto di prendere visione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Funzioni del Consiglio Direttivo

Art. 25
Il Consiglio Direttivo assume la direzione e l’amministrazione del Circolo ed è investito di tutti i poteri di ordinaria amministrazione della stessa che non siano espressamente riservati all’Assemblea.
A tal fine deve:
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate
dall’assemblea dei soci;
- curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;
- redigere i bilanci preventivo e consultivo;
- compilare i progetti per l’impiego del residuo del bilancio;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
- formulare il regolamento interno;
- deliberare circa l’ammissione, la radiazione e l’espulsione dei soci.
Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Presidente

Art. 26
Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale e presiede il Consiglio Direttivo. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.
Può, in casi d’urgenza, assumere provvedimenti anche di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica dello stesso entro dieci giorni.

Collegio dei Sindaci Revisori

Art. 27
Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri effettivi più due supplenti eletti preferibilmente tra i soci. Il Collegio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, la maggioranza, tra effettivi e supplenti, dei membri del Collegio dei Sindaci Revisori decada, occorrerà provvedere all’elezione di un nuovo Collegio.
Il Collegio dei Sindaci Revisori deve verificare il bilancio da presentare all’Assemblea, allegando allo stesso una propria relazione.

Provvedimenti disciplinari

Art. 28
Nel caso di infrazioni da parte dei soci delle norme sancite dal presente Statuto e dai regolamenti interni, di insofferenza alle comuni regole di educazione e del reciproco rispetto, il Consiglio Direttivo potrà applicare le seguenti sanzioni:
1) ammonizione scritta;
2) sospensione da ogni attività e benefici sociali per un periodo fino a sei mesi;
3) radiazione ed espulsione.
I soci sono radiati ed espulsi per i seguenti motivi:
a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
b) quando si rendano morosi nel pagamento delle somme dovute al Circolo;
c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali al Circolo;
d) quando tengano in pubblico una condotta riprovevole o persistano nel recare molestie agli-altri soci.

Le sanazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza.
I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi previo pagamento del dovuto versamento della quota d’iscrizione.
Tali riammissioni saranno deliberate dal Consiglio Direttivo.
I soci decaduti e quelli radiati non potranno continuare a frequentare i locali del Circolo e partecipare alle sue iniziative. Il Consiglio Direttivo potrà diffidare coloro che non ottemperassero al divieto di frequentazione. L’inosservanza della diffida comporterà la possibilità per il Consiglio Direttivo di denunciare l’intruso per violazione di domicilio.
I soci radiati potranno ricorrere contro il provvedimento chiedendo Ia convocazione del Collegio Arbitrale.
Il Consiglio Direttivo dovrà ottemperare alle decisioni del Collegio Arbitrale.

Collegio Arbitrale

Art. 29
Qualsiasi controversia relativa al presente Statuto è devoluta esclusivamente alla cognizione di un Collegio Arbitrale composto da tre membri di cui uno nominato dal Presidente del Circolo, uno dalla parte in contenzioso ed il terzo dal Presidente del Comitato Provinciale ARCI.
Il Collegio Arbitrale deciderà, senza alcuna formalità, col solo obbligo di sentire le parti. Scioglimento dell’Associazione

Art. 30
La decisione di scioglimento del Circolo deve essere presa con le modalità previste dall’art. 19. Ove non sia possibile raggiungere le maggioranze ivi previste, nel corso di tre successive convocazioni assembleari ed in seguito ad un ulteriore avviso, adeguatamente pubblicizzato, gli intervenuti deliberano lo scioglimento.
La stessa Assemblea, che ratifica lo scioglimento, decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o più scopi previsti dal presente Statuto e, comunque, per opere di utilità sociale, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci.
E’ esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Disposizione finale

Art. 31
Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno decide l’Assemblea, a maggioranza dei soci partecipanti con diritto di voto, a norma del Codice Civile e delle leggi vigenti.